(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); Visto, in particolare, l'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 che disciplina le finalita' del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia e stabilisce la durata massima per la concessione dei finanziamenti per investimenti aziendali; Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e, in particolare l'art. 6, comma 61, che modifica l'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 aumentando da dieci a quindici anni la durata massima della concessione dei finanziamenti per investimenti aziendali; Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2006, n. 04/Pres., con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres., con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2006, n. 0425/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2007, n. 0176/Pres.; Visto il comma 3 dell'art. 24 del sopra citato Testo unico che disciplina quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n. 12/2002; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il sopra citato Testo unico emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 e successive modifiche, al fine di adeguare l'art. 24, comma 3 a quanto stabilito dall'art. 6, comma 61, della legge regionale n. 12/2006; Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'indirizzo web relativo al settore dell'artigianato richiamato nel sopra citato Testo unico; Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalita' avvenga in forma di regolamento; Visto l'art., 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1936 del 6 agosto 2007; Decreta: 1. E' approvato il Regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»,» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY