(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli Venezia
                  Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12 (Disciplina
organica dell'artigianato);
   Visto,  in particolare, l'art. 46 della legge regionale n. 12/2002
che  disciplina  le  finalita'  del Fondo di rotazione per le imprese
artigiane  del  Friuli-Venezia  Giulia e stabilisce la durata massima
per la concessione dei finanziamenti per investimenti aziendali;
   Vista  la  legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del
bilancio  2006  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai
sensi  dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e, in
particolare  l'art.  6,  comma 61, che modifica l'art. 46 della legge
regionale  n.  12/2002  aumentando da dieci a quindici anni la durata
massima   della   concessione   dei  finanziamenti  per  investimenti
aziendali;
   Visto  il  Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di  incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  12  agosto 2005, n. 0272, successivamente
modificato  con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2006,
n.  04/Pres.,  con  decreto  del Presidente della Regione 28 dicembre
2006,  n.  0421/Pres.,  con  decreto  del Presidente della Regione 29
dicembre  2006,  n.  0425/Pres.  e  con  decreto del Presidente della
Regione 13 giugno 2007, n. 0176/Pres.;
   Visto  il  comma  3  dell'art. 24 del sopra citato Testo unico che
disciplina  quanto  stabilito  dall'art.  46 della legge regionale n.
12/2002;
   Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare il sopra citato
Testo  unico  emanato  con  decreto  del  Presidente della Regione n.
0272/2005  e  successive  modifiche,  al  fine di adeguare l'art. 24,
comma  3  a  quanto  stabilito  dall'art.  6,  comma  61, della legge
regionale n. 12/2006;
   Ritenuto,  inoltre, necessario aggiornare l'indirizzo web relativo
al settore dell'artigianato richiamato nel sopra citato Testo unico;
   Ritenuto,   pertanto,  di  approvare  le  modifiche  regolamentari
secondo  il testo che in allegato forma parte integrante del presente
atto;
   Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per
la  concessione  di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e
delle modalita' avvenga in forma di regolamento;
   Visto l'art., 42 dello Statuto regionale di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 1936 del 6
agosto 2007;
                              Decreta:
   1.  E'  approvato  il Regolamento avente ad oggetto: «Modifiche al
decreto  del  Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.,
concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di  incentivi a favore del settore artigiano»,» nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY